|
Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili.
(in G.U. n. 37 S.O. del 14/02/1992)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE Consiglio del 10
aprile 1984 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo
di legge dei documenti contabili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni
statali e per la funzione pubblica;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Registro dei revisori contabili.
1. È istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore
contabile.
Art. 2.
Iscrizione nel registro.
1. Hanno
diritto all'iscrizione nel registro, salvo quanto disposto dall'art. 8,
coloro che hanno domicilio in Italia e hanno superato l'esame previsto
dall'art. 3.
Art. 3.
Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro.
1. Il Ministero
di grazia e giustizia indìce annualmente l'esame per l'iscrizione nel
registro.
2. Per l'ammissione all'esame è necessario:
a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma
di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta
a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata
minima di tre anni;
b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale,
avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.
3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio
della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo
legale dei conti.
Art. 4.
Esame per l'iscrizione nel registro.
1. L'esame
previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento
delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle
praticamente, nelle materie che seguono:
a) contabilità generale;
b) contabilità analitica e di gestione;
c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
d) controllo della contabilità e dei bilanci;
e) diritto civile e commerciale;
f) diritto fallimentare;
g) diritto tributario;
h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
i) sistemi di informazione e informatica;
l) economia politica e aziendale e princìpi fondamentali di gestione finanziaria;
m) matematica e statistica.
2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle
conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato
a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.
Art. 5.
Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro.
1. Sono
esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art.
3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività
professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le
materie previste dall'art. 4.
2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma
2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art.
4.
2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie.
Art. 6.
Iscrizione delle società nel registro.
1. Salvo
quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel
registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:
a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile
di aziende;
b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza
degli amministratori iscritti nel registro;
c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro
V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita
da iscritti nel registro;
d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro
V del codice civile, maggioranza
dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche
iscritte nel registro;
e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del
codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.
2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste
dall'art. 2296 del codice civile.
3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 non è richiesta l'iscrizione nel
registro.
Art. 7.
Obblighi di comunicazione.
1. La sostituzione
degli amministratori e delle persone che rappresentano la società nel
controllo legale dei conti nonché il trasferimento delle quote e delle
azioni sono comunicati al Ministero di grazia e giustizia entro dieci
giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione
della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali
che incide sui requisiti indicati nell'art. 6.
2. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni, il Ministro di
grazia e giustizia applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Art. 8.
Onorabilità.
1. Non possono
essere iscritti nel registro coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente
sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(5);
2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore
a sei mesi.
2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore
si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1.
Art. 9.
Cancellazione dal registro.
1. Il Ministero
di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti
dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli
un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro
il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro, sentito l'interessato,
dispone con proprio decreto la cancellazione.
2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.
Art. 10.
Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.
1. Il Ministro
di grazia e giustizia vigila sull'attività degli iscritti nel registro.
2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
per i propri dipendenti, la commissione nazionale per le società e la
borsa e gli ordini professionali comunicano al Ministero di grazia e giustizia
i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri
inerenti alle attività di controllo legale dei conti.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono
gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo
dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio
dell'attività di controllo dei conti per un periodo non superiore ad un
anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato.
Art. 11.
Prima formazione del registro.
1. Entro
un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia
e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione
del registro ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio
in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici, il periodo indicato al 3° comma dell'art. 12 del regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, è ridotto a 5 anni;
b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti
nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti
commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione
d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale
dei conti per almeno un anno;
c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola
universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale
di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti
per un anno;
d) coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale
per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza
già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art.
27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro
e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili,
purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino,
per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di
sindaco per il periodo indicato dall'art. 12, R.D.L. 24 luglio 1936, n.
1548, o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo. Le modalità
per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate
dal regolamento previsto dall'art. 14.
Art. 12.
Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro.
1. In sede
di prima formazione del registro, sono iscritte, purché presentino domanda
entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza
stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli amministratori non si trovino nelle
situazioni indicate nell'art. 8:
a) le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno ottenuto
l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) le società di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle
condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Sono cancellate dal registro le società che entro il termine di un
anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non
si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto.
Art. 13.
Corrispettivo dei revisori contabili.
1. Salvo
quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136,
i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili
sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988,
n. 400.
Art. 14.
Regolamento di esecuzione.
1. Entro
centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti
ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori
contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento
del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del
Ministro di grazia e giustizia.
2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio
di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della
funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali.
Art. 15.
Conferimento o revoca dell'incarico alla società di revisione.
1. (sostituisce
i commi 6 e 7 dell'art. 2 del DPR 31/03/1975 n. 136.)
2. (sostituisce il comma 9 dell'art. 2 del DPR 31/03/1975 n. 136.)
Art. 16.
Certificazione del bilancio.
1. (sostituisce
il comma 2 dell'art. 4 del DPR 31/03/1975 n. 136.)
Art. 17.
Albo speciale delle società di revisione.
1. (sostituisce l'art. 8 del DPR 31/03/1975 n. 136.)
2. Gli iscritti in sede di prima formazione nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di
grazia e giustizia concorrono a formare la maggioranza degli amministratori
e dei soci della società di
revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la relazione
di certificazione, purché
ricorra una delle seguenti condizioni:
a) abbiano superato l'esame già previsto dall'art. 13, D.P.R. 31 marzo
1975, n. 136;
b) essendo iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei
ragionieri e dei periti
commerciali, ovvero laureati in materie economiche, aziendali o giuridiche
o diplomati in ragioneria,
ovvero avendo ottenuto dalla Commissione il giudizio di equipollenza o
di corrispondenza delle
qualifiche estere, abbiano esercitato attività di revisione per almeno
tre anni.
Art. 18.
Onorabilità degli amministratori.
1. (aggiunge
l'art. 8-bis al DPR 31/03/1975 n. 136.)
Art. 19.
Iscrizione nell'albo speciale.
1. (sostituisce
i commi 6 e 7 dell'art. 2 del DPR 31/03/1975 n. 136.)
Art. 20.
Cancellazione dall'albo speciale.
1. (sostituisce
l'art. 11 del DPR 31/03/1975 n. 136.)
Art. 21.
Composizione del collegio sindacale.
1. (sostituisce
i commi 2 e 3 dell'art. 2397 del codice civile.)
Art. 22.
Presidenza del collegio sindacale.
1. (sostituisce
l'art. 2398 del codice civile.)
Art. 23.
Cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco.
1. (sostituisce
l'art. 2399 del codice civile.)
Art. 24.
Sostituzione dei sindaci.
1. (sostituisce
l'art. 2401 del codice civile.)
Art. 25.
Collaboratori del sindaco.
1. (sostituisce
l'art. 2403-bis del codice civile.)
Art. 26.
Divulgazione di notizie sociali riservate.
1. (sostituisce
l'art. 2622 del codice civile.)
Art. 27.
Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria.
1. Coloro
che alla data di inizio di efficacia dell'articolo 21 del presente decreto
fanno parte di collegi sindacali restano in carica fino alla cessazione
dall' ufficio per qualsiasi causa, ancorché non iscritti nel
registro
dei revisori contabili.
Art. 28.
Abrogazione e coordinamento.
1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli
1, 2, 3 e 4 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 e l'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .
2. Dalla data della prima pubblicazione del registro prevista dall'art.
11, comma 1, sono abrogati il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548,
ed i rimanenti articoli del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228.
3. I richiami contenuti nella legge ai "revisori ufficiali dei conti",
e al "ruolo dei revisori ufficiali dei conti", si intendono
riferiti rispettivamente ai "revisori contabili" e al "registro
dei revisori contabili".
4. Restano ferme le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
in particolare per tutto quanto riguarda le attività demandate dalla legge
alle società fiduciarie e di revisione, anche se non iscritte nel registro
previsto dall'art. 1.
Art. 29.
Efficacia di singole disposizioni.
1. Gli articoli
16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione
del registro prevista dall'art. 11, comma 1.
|